Novità sui piani di gestione dei rifiuti nel pacchetto europeo sull'economia circolare
La Direttiva 2018/851/UE, parte del pacchetto europeo sull'economia circolare, introduce una serie di importanti novità sui piani di gestione dei rifiuti, disciplinati dalla Direttiva 2008/98 (articoli 28-33).
Data: 26/07/2018

La Direttiva 2018/851/UE, parte del pacchetto europeo sull'economia circolare, è entrata in vigore il 4 luglio scorso e introduce una serie di importanti novità sui piani di gestione dei rifiuti, disciplinati dalla Direttiva 2008/98 (articoli 28-33).


La nuova normativa, con particolare riferimento alle modifiche apportate al comma 3 dell’articolo 28 della Direttiva quadro sui rifiuti, stabilisce che i piani di gestione contengono almeno una serie di elementi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti:

  • oltre alle informazioni sui grandi impianti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica, il piano deve contenere anche elementi relativi ai rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche;
  • nei piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprono l'intero territorio dello stato, deve essere inserita una valutazione degli investimenti o di altri mezzi finanziari necessari per chiudere gli impianti esistenti e per aprire ulteriori infrastrutture impiantistiche;
  • informazioni sulle misure volte a garantire che i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero (ed in particolare i rifiuti urbani) non siano ammessi in discarica;
  • una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, che deve comprendere la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorarne il funzionamento, le eventuali deroghe e la necessità di nuovi sistemi di raccolta;
  • misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione dei rifiuti (anche noto come littering) e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;
  • la lettera g) dello stesso comma stabilisce che i piani devono contenere idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento, nonché i rifiuti urbani che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Sono poi confermati gli altri contenuti già previsti dalla Direttiva 2008/98, come:

  • tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
  • informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero;
  • politiche generali di gestione dei rifiuti.